Interrompe il periodo in comunità, la Cassazione ritiene legittimo il licenziamento

Una dipendente di Poste Italiane S.p.A. è stata licenziata con giusta causa, colpevole di aver interrotto il periodo riabilitativo in una comunità per tossicodipendenti, al quale era obbligata a sottoporsi. La donna aveva anche ottenuto un periodo di una anno in aspettativa dal lavoro, proprio con lo scopo di curarsi definitivamente. Nel momento in cui però si è allontanata volontariamente dalla struttura, rinunciando alle cure senza riprendere il lavoro, l’azienda Poste Italiane le ha imposto il licenziamento. Le due parti sono state in causa per diversi anni, fino a quando la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto alla donna un indennizzo per il mancato preavviso di licenziamento, il quale è stato riqualificato come “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. Sia Poste Italiane che l’ex dipendente hanno presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, con diversi motivi.
I legali della lavoratrice hanno cercato di convincere la Corte del fatto che la donna non fosse a conoscenza del licenziamento, poiché la lettera era stata consegnata ad una terza persona. Inoltre, i legali hanno sottolineato che, dato il periodo di aspettativa, la lavoratrice non fosse tenuta a rientrare prima del tempo sul posto di lavoro. In ultima istanza, i legali hanno motivato il ricorso sostenendo che la revoca dell’aspettativa non sia stata comunicata per tempo alla loro assistita.
La Cassazione ha respinto i motivi di ricorso. In primo luogo, in base all’applicazione dell’articolo 1335 del Codice Civile, si presuppone per legge la conoscenza di una comunicazione una volta che questa venga recapitata all’indirizzo del destinatario. La Corte ha anche evidenziato come, data la sospensione del periodo di cura, la lavoratrice non fosse più autorizzata ad assentarsi, e anzi fosse tenuta a presentarsi sul posto di lavoro. Infine, la Cassazione ha dimostrato che nei gradi di giudizio precedenti siano stati presi in considerazione tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della vicenda.
Anche Poste Italiane ha presentato un ricorso, lamentando l’ingiustizia dell’indennizzo da riconoscere alla donna. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, ribadendo il diritto della donna a ricevere un indennizzo.

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“ […] questa Corte (Cass. sez. lav. n. 6845 del 24/3/2014) ha avuto anche occasione di statuire che “in materia di licenziamento individuale, qualora il recesso sia comunicato con lettera raccomandata, regolarmente ritirata dalla moglie convivente del lavoratore, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., sicchè incombe sul lavoratore l’onere della prova dell’impossibilità incolpevole di avere notizia dell’atto recettizio, non essendo sufficiente la semplice prova della mancata conoscenza di esso […]”.

Sentenza 18 luglio 2016/14621