Il testamento cancellato è da considerare “revocato” e non “inefficace”
Come previsto dall’Art. 681 del Codice Civile “Revocazione della revocazione” le disposizioni revocate rivivono
La cancellazione del testamento, se può essere riconducibile alla persona che lo ha redatto, è da considerarsi come revoca tacita dello stesso. Per questo, se nel testamento erano presenti delle revoche per quelli precedenti, queste non trovano applicazione. I testamenti scritti in precedenza, quindi, tornano ad essere validi come stabilito dall’Art. 681 del Codice Civile.
Roma, la Corte di Cassazione si è dovuta esprimere su un processo in materia di diritto di Successione. La signora M. M. nel 2001 aveva redatto un testamento che revocava quelli scritti nel 1975 e nel 1987. Successivamente, però, il testamento del 2001 era stato sbarrato dalla stessa “con dei grandi segni a mo’ di X“. In un primo momento il tribunale di Voghera aveva ritenuto valide le revoche ai primi due testamenti fatte nel testo del 2001 anche se successivamente cancellato. Secondo il tribunale, infatti, poteva essere applicato l’Art. 683 del Codice Civile che prevede che “la revocazione fatta con testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questa rimane senza effetto”. A questa prima sentenza aveva fatto poi ricorso la sorella della defunta, beneficiaria dei primi due testamenti. La corte di Appello aveva ribaltato la sentenza del Tribunale ritenendo che non fosse possibile applicare l’Art. 683 valevole solo nel caso in cui il testamento non abbia effetto per causa dell’onorato, del beneficiario dell’eredità, (morte precedente a quella del testatore, o rinuncia dell’ereditarietà) e non si può applicare quando è l’autore del testamento stesso a cambiarlo. In questo caso valgono gli Art. 681 e 684 che disciplinano il caso specifico della “revocazione della revocazione” stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono. In questo caso rivivono le disposizioni presenti nei testamenti scritti nel 1975 e nel 1987.
La Cassazione ha dato ragione alla Corte di Appello soffermandosi soprattutto sul fatto che un testamento cancellato deve intendersi come un testamento revocato e non inefficace, per questo non si può applicare l’Art. 683 del Codice Civile, ma bensì il 681 rubricato come “Revocazione della revocazione”.
Alcuni estratti dalla Sentenza n. 8031 del 21/03/2019:
“[…]La cancellazione del testamento disciplinata dall’art. 684 c.c. si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce del citato art. 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l’articolo 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l’art. 681 c.c. che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.
[…] L’art. 683, dunque, sebbene estensibile anche a ipotesi non previste dalla norma, può però ricorrere solo quando la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all’onorato (al destinatario dell’eredità) e non in situazioni diverse.
[…] Se si tratta – come in effetti si tratta – di revoca tacita si fuoriesce del tutto dal campo applicativo dell’art. 683 cod. civ., non essendo il testamento “revocato” un testamento “inefficace”. Quindi per l’Art. 681 Come si è affermato in dottrina, il testamento originariamente revocato, per effetto della rimozione della revoca, vale con efficacia retroattiva e in via automatica.”