Attività non autorizzata nel negozio in locazione, rinviato il giudizio.
Un contratto di locazione può essere risolto e annullato se una delle due parti non rispetta la finalità dell’immobile affittato. A causa di un immobile affittato come abitazione e poi trasformato senza autorizzazione del proprietario in un negozio, senza neanche le dovute licenze, ha portato il conduttore e il conducente in tribunale. Mentre in primo grado il Tribunale aveva dato piena ragione alla proprietaria dell’immobile in questione, la Corte di Appello di Napoli, invece, si era pronunciata respingendo le richieste di risarcimento della donna e ribaltando il verdetto. La proprietaria, unitamente ai suoi legali, ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione, con diverse ragioni.
I legali hanno lamentato la falsa applicazione di diversi articoli in materia di Diritto di Locazione, sottolineando quelli che per loro sono stati errori di giudizio, con conseguente respingimento della domanda della loro assistita.
La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Difendendo l’operato della Corte di Appello, i giudici hanno dimostrato la coerenza delle applicazioni delle leggi da parte della Corte. I giudici di Appello erano arrivati alla mediazione tra diverse sentenze, concludendo che, laddove non fosse possibile provare l’illeicità di un attività, non fosse nemmeno possibile impedirne la realizzazione. La Cassazione ha respinto un motivo di ricorso, in quanto neanche presente negli atti di appello.
In parziale accoglimento del ricorso della proprietaria, I giudici hanno cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello di Napoli, con diversa composizione, anche per la questione risarcitoria.
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“ […] I giudici di merito, nel riesaminare la fattispecie, si conformeranno al seguente principio di diritto: “in tema di obblighi del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione del bene sotto il profilo edilizio – e con particolare riguardo alla sua abitabilità e alla sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale – solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e quindi da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilità di ottenerli […]”.
Sentenza 26 luglio 2016/15377