Il diritto all’aspettativa per partecipare ad un dottorato di ricerca non può essere negato per motivi generali
Secondo il Tar della Liguria i motivi per cui il Ministero della Giustizia ha negato l’aspettativa al proprio dipendente sono troppo generiche e non riguardanti le funzioni svolte.
Genova, il commissario capo di una Casa Circondariale si è visto rifiutare la domanda di collocamento in aspettativa, richiesta dopo aver vinto un bando per l’ammissione ad un dottorato di ricerca in scienze giuridiche riguardante il terrorismo e “la radicalizzazione di radice islamica nella realtà penitenziaria”. Il Ministero della Giustizia ha motivato la scelta affermando che il numero di detenuti è maggiore alla capienza regolamentare e che i funzionari presenti sono appena sufficienti per portare avanti le attività del carcere. Il ricorrente è, così, ricorso al Tar della Liguria per veder annullato il provvedimento che ha impedito l’aspettativa.
Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso del commissario capo, obbligando l’amministrazione del Ministero della Giustizia a pronunciarsi nuovamente sull’istanza della concessione di “collocamento in aspettativa con mantenimento di trattamento”. Il Tar ha giustificato la propria decisione in base al rispetto del diritto allo studio che è garantito dalla Costituzione, e ha poi affermato che l’Art. 2 della legge 476 del 1984 ai fini della frequenza di un dottorato prevede, sì, la possibilità di diniego della concessione dell’aspettativa da parte dell’Amministrazione, ma solo in casi motivati con riferimento alla “professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato” e non, come nel caso in questione, con motivi generali riguardanti la popolazione detenuta e il numero di dipendenti, non correlati con la presenza e le attività del ricorrente.
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Alcuni spunti dalla sentenza 00626/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria:
“[…] Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenza dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
[…] L’amministrazione della Giustizia ha infatti negato l’aspettativa sulla base della generica asserzione relativa alla popolazione detenuta presso l’Istituto e alla presenza di un organico appena sufficiente a farvi fronte. Con riferimento, in particolare a questo ultimo richiamo, l’affermazione risulta in sé generica e priva di fondamento, oltre che disancorata dallo specifico impiego e alle funzioni svolte dal ricorrente.
la formulazione originario dell’Art. 2 della 476 del 1984 prevedeva il diritto pieno e incondizionato del dipendente ad essere collocato in aspettativa ai fini della frequenza di un dottorato di ricerca. L’articolo 19, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n 240 ha modificato tale disposizione, subordinando la concessione del congedo alla compatibilità dello stesso con le esigenze dell’amministrazione”.