Il coniuge che abbandona il tetto coniugale ha torto, nonostante le querele

Il Tribunale di Napoli si è pronunciato su una causa di separazione non consensuale tra due coniugi con due figli a carico. In un primo momento, il Tribunale aveva deciso per l’affido condiviso tra i coniugi e il mantenimento dei figli da parte del padre; l’impossibilità di una conciliazione e di un accordo tra i due coniugi ha spinto il Tribunale a disporre un controllo delle condizioni di vita dei minori da parte degli assistenti sociali, in modo da poter chiarire la situazione di convivenza con la madre. Un’aggravante è stata trovata per la moglie, la quale, prima della separazione ufficiale, aveva abbandonato il tetto coniugale senza giusta causa, venendo meno ai suoi doveri; a causa di questo comportamento, il Tribunale ha stabilito di addebitare a lei le spese di giudizio. La difesa della donna ha tentato di giustificare tale comportamento con l’atteggiamento violento del marito, causa principale del suo allontanamento dalla casa coniugale. La donna ha presentato in Tribunale i referti medici e le querele esposte contro persona nota; i giudici, però, non hanno ritenuto schiaccianti tali prove, in quanto non coinvolgono direttamente il nome del marito. Secondo i giudici, resta l’abbandono del tetto coniugale, che costituisce di per sé la violazione di un obbligo matrimoniale. Considerato che la donna non sia stata in grado di dimostrare una preesistente crisi matrimoniale rispetto al comportamento trasgressivo dei doveri matrimoniali, la Corte ha addebitato a lei la colpa della fine del legame. Per quanto riguarda invece l’affidamento dei figli, la Corte ha stabilito una gestione condivisa tra i due coniugi della prole, insieme ad un assegno di mantenimento mensile che il padre dovrà corrispondere. Dato che la colpa della separazione è stata addebitata alla donna, quest’ultima non ha diritto ad alcun mantenimento per sé stessa, nonostante il suo documentato stato di disoccupazione.

Sentenza 559/18 gennaio 2016